Art. 3.
(Domanda).

      1. L'autorizzazione all'apertura della casa da gioco di cui all'articolo 2 è rilasciata dietro presentazione di apposita domanda da presentare al Ministro dell'interno.
      2. La domanda di cui al comma 1 è deliberata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
      3. La domanda deve contenere un dettaglio piano di fattibilità, che individua, in particolare:

          a) la sede prescelta per la realizzazione della casa da gioco nonché il progetto di massima e il piano finanziario per la sua costruzione o ristrutturazione;

          b) la procedura che si intende adottare per la scelta del soggetto gestore tra quelle di cui all'articolo 4, comma 1;

          c) nel caso di gara d'appalto, il modello di convenzione di cui all'articolo 4, comma 4.